Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle persone che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario (cattolico con effetti civili) o religioso (religioni diverse da quella cattolica, con effetti civili). Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.
Descrizione
Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l'avvio del procedimento. Un modello viene compilato con i dati dello sposo e uno con i dati della sposa. L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile. Una volta in possesso dei documenti necessari, viene stabilita la data delle pubblicazioni matrimoniali.
Come fare
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi con un documento d’identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni e in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Cosa serve
Documenti che, a seconda del caso, devono essere prodotti dagli interessati:
- MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto;
- SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia;
- SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
- SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile;
- SPOSI STRANIERI: o per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia; o per i cittadini stranieri: nulla osta al matrimonio; o si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza;
- SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Cosa si ottiene
La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.
In caso di matrimonio civile celebrato in altro Comune, l'Ufficio Matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio della delega alla celebrazione del matrimonio al Comune indicato dagli sposi. Il matrimonio può avvenire nei 180 giorni successivi all'invio della delega.
In caso di matrimonio religioso, l'Ufficio Matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di pubblicazione al ministro di culto richiedente la pubblicazione. Il matrimonio può avvenire nei 180 giorni successivi all'invio del certificato di pubblicazione.
Tempi e scadenze
Il servizio è sempre accessibile.
20 giorni
Termine massimo evasione pratica salvo eventuali sospensioni
Verrà inviata comunicazione con l'esito delle verifiche effettuate e con la data e ora dell'appuntamento per recarsi nell'ufficio Matrimoni per effettuare la pubblicazione.
8 giorni
Affissione all'Albo Pretorio
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
3 giorni
Deposito dell'atto di pubblicazione
Dopo il periodo di affissione, l'atto resta depositato in ufficio per tre giorni, per ricevere eventuali opposizioni.
180 giorni
Validità pubblicazioni
Il matrimonio può essere celebrato nei 180 giorni di validità delle pubblicazioni. Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2024, 09:31