Edilizia Privata diritto di accesso ex l. 241/1990

Servizio attivo

Accesso agli atti

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il diritto di accesso ex L. 241/1990 è rivolto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

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Descrizione

Diritto di accesso ex L. 241/1990
Per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

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Come fare

  • Scaricare il modello per la richiesta di accesso agli atti dal sito istituzionale accedendo alla sezione “Modulistica” – “Modulistica Edilizia Privata” - “Accesso atti”;
  • Compilare il modello in tutte le sue parti;
  • Inviare la richiesta debitamente sottoscritta e accompagnata dal/i documento/i di identità del/i richiedente/i e degli eventuali soggetti delegati:

Al fine del rilascio della documentazione richiesta dovranno essere pagati i diritti di segretaria il cui importo sarà comunicato dall’Ufficio Edilizia una volta ultimata l’istruttoria (15,00 €/ora).

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Cosa serve

Per accedere al servizio sono necessari:

  • Modulo di richiesta compilato e sottoscritto;
  • Documento di identità del/i richiedente/i e del delegato;
  • Dati che consentano l’esatta individuazione dell’immobile per il quale si richiede la documentazione.
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Cosa si ottiene

Ai sensi della L. 241/1990 il procedimento si conclude nei termini di 30 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta; in caso di domanda irregolare o incompleta l’Ufficio Edilizia provvederà a darne comunicazione al richiedente: il termine del procedimento ricomincerà a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Qualora nel procedimento fossero coinvolti dei soggetti controinteressati (soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), l’Ufficio comunicherà loro l’avvenuta presentazione della richiesta di accesso documentale: i controinteressati potranno presentare motivata opposizione alla richiesta inoltrata entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

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Tempi e scadenze

Ai sensi della L. 241/1990 il procedimento si conclude nei termini di 30 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta; in caso di domanda irregolare o incompleta l’Ufficio Edilizia provvederà a darne comunicazione al richiedente: il termine del procedimento ricomincerà a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Qualora nel procedimento fossero coinvolti dei soggetti controinteressati (soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), l’Ufficio comunicherà loro l’avvenuta presentazione della richiesta di accesso documentale: i controinteressati potranno presentare motivata opposizione alla richiesta inoltrata entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

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Condizioni di servizio

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Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2024, 10:24