Autocertificazione

Servizio attivo

Modalità di certificazione e di decertificazione per questioni anagrafiche

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

  • cittadini italiani e dell'Unione Europea; Casi particolari: minori, interdetti, inabilitati
  • minori: può dichiarare chi ne esercita la potestà genitoriale;
  • interdetti: può dichiarare il tutore;
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale;
  • chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado
  • persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili in Italia da soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne abbiano necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.
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Descrizione

È la dichiarazione, prevista dal DPR 445/2000 che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati.
Dati autocertifcabili ex art. 46 DPR 445/2000:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • stato di famiglia;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio/a;
  • decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
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Come fare

L'autocertificazione può essere compilata su un qualsiasi foglio bianco o su un modello di autocertificazione, va firmata dal cittadino interessato, la firma non va autenticata, è sufficiente allegare copia del documento d'identità del dichiarante (se non presentata di persona).

La dichiarazione firmata può essere:

  • consegnata dall'interessato al responsabile del procedimento;
  • consegnata da persona diversa dal dichiarante con fotocopia del documento di identità del dichiarante;
  • spedita per posta/mail/fax con fotocopia del documento di identità del dichiarante;
  • spedita tramite PEC.

L'autocertificazione:

  • è esente da imposta di bollo;
  • è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
  • è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi e i privati.

È espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione. Solo l’autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione. Anche per i certificati necessari per l'attribuzione della cittadinanza italiana non è possibile ricorrere all'autocertificazione.

A seguito dell'entrata in vigore della cd. "Legge di stabilità" (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio comunale d'anagrafe può rilasciare esclusivamente i certificati ad uso privato.

Attraverso l’area riservata del portale ANPR, i cittadini potranno consultare i propri dati anagrafici e ottenere, precompilate, le seguenti autocertificazioni:

  • Nascita
  • Stato civile
  • Cittadinanza
  • Famiglia anagrafica
  • Residenza
  • Esistenza in vita

Il cittadino puo accedervi dal seguente link:

https://www.anpr.interno.it/portale/web/guest/a-cittadini

È possibile accedere al servizio autenticandosi con le seguenti modalità:

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Cosa serve

Documento d’identità, modulistica da compilare

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Cosa si ottiene

Autocertificazione, decertificazione

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Tempi e scadenze

L’autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Condizioni di servizio

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Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2024, 15:49