Materie del servizio
A chi è rivolto
- cittadini italiani e dell'Unione Europea; Casi particolari: minori, interdetti, inabilitati
- minori: può dichiarare chi ne esercita la potestà genitoriale;
- interdetti: può dichiarare il tutore;
- inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale;
- chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado
- persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili in Italia da soggetti pubblici;
- cittadini extracomunitari che ne abbiano necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.
Descrizione
È la dichiarazione, prevista dal DPR 445/2000 che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati.
Dati autocertifcabili ex art. 46 DPR 445/2000:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- stato di famiglia;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio/a;
- decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
Come fare
L'autocertificazione può essere compilata su un qualsiasi foglio bianco o su un modello di autocertificazione, va firmata dal cittadino interessato, la firma non va autenticata, è sufficiente allegare copia del documento d'identità del dichiarante (se non presentata di persona).
La dichiarazione firmata può essere:
- consegnata dall'interessato al responsabile del procedimento;
- consegnata da persona diversa dal dichiarante con fotocopia del documento di identità del dichiarante;
- spedita per posta/mail/fax con fotocopia del documento di identità del dichiarante;
- spedita tramite PEC.
L'autocertificazione:
- è esente da imposta di bollo;
- è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
- è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi e i privati.
È espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione. Solo l’autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione. Anche per i certificati necessari per l'attribuzione della cittadinanza italiana non è possibile ricorrere all'autocertificazione.
A seguito dell'entrata in vigore della cd. "Legge di stabilità" (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio comunale d'anagrafe può rilasciare esclusivamente i certificati ad uso privato.
Attraverso l’area riservata del portale ANPR, i cittadini potranno consultare i propri dati anagrafici e ottenere, precompilate, le seguenti autocertificazioni:
- Nascita
- Stato civile
- Cittadinanza
- Famiglia anagrafica
- Residenza
- Esistenza in vita
Il cittadino puo accedervi dal seguente link:
https://www.anpr.interno.it/portale/web/guest/a-cittadini
È possibile accedere al servizio autenticandosi con le seguenti modalità:
- Accesso con SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale - https://www.spid.gov.it/
- Accesso con carta d'identità elettronica (CIE) - https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
- Accesso con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - tessera sanitaria https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/
Cosa serve
Documento d’identità, modulistica da compilare
Cosa si ottiene
Autocertificazione, decertificazione
Tempi e scadenze
L’autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce
Accedi al servizio
Canale digitale:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2024, 15:49