Separazione e divorzio in Comune

Servizio attivo

Il servizio permette di separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Possono accedere al servizio coniugi che non abbiano in comune figli minori o maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).

Il Comune di Marostica è competente alla pratica nei seguenti casi:

  • il matrimonio civile o religioso, ha avuto luogo nel Comune di Marostica
  • uno o entrambi i coniugi sono residenti nel Comune di Marostica
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Descrizione

Il servizio permette di separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali.

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Come fare

In caso di separazione/divorzio:

  • La domanda si presenta attraverso l'apposito modulo all’ufficio di stato civile.
  • L'Ufficio verificherà i presupposti legali, richiedendo se necessario integrazioni e/o acquisendo documentazione d'ufficio.
  • A seguito dell'istruttoria, i coniugi riceveranno, tramite email, la convocazione a due appuntamenti, a cui presentarsi personalmente e congiuntamente - con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Il primo appuntamento prevede la firma dell'accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate. Diritto fisso di € 16,00, la cui ricevuta di pagamento dovrà essere esibita al primo appuntamento.
  • i coniugi devono confermare l'accordo di separazione o di divorzio ripresentandosi in Comune nella data assegnata e non inferiore a 30 giorni dalla data dell'accordo. La mancata comparizione, per qualunque motivo, di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo. La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data dell'accordo.

In caso di modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

Le parti possono procedere davanti all'Ufficiale dello Stato Civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza. Le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente e congiuntamente, con l'assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico
  • la sua revoca
  • la sua revisione quantitativa

I coniugi presentano la domanda attraverso l'apposito modulo.

L'Ufficio verificherà i presupposti legali, richiedendo se necessario integrazioni e/o acquisendo documentazione d'ufficio. A seguito dell'istruttoria, le parti riceveranno, tramite email, la convocazione ad un appuntamento, a cui presentarsi personalmente e congiuntamente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Diritto fisso di € 16,00. 

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Cosa serve

  • documenti di identità

N.b.: per gli accordi di divorzio di coniugi separati da prima del 1990, e per la modifica di condizioni di separazione di coniugi separati da prima del 1990 è necessario produrre anche copia conforme all'originale dell'atto di separazione giudiziaria o della sentenza di omologa.

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Cosa si ottiene

  • Separazione personale, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • Modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
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Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio

Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2024, 09:44