SCHEDE FABBRICATO AR

Ultima modifica 11 novembre 2021

SCHEDE "AR" ANNESSI RUSTICI NON PIU' FUNZIONALI

PRG VIGENTE: Approvazione: DGRV n°1699 del 30/05/2003; DGRV n°3441 del 07/11/2003; DGRV n°2580 del 16/09/2008; DGRV n°2153 del 14/07/2009


SCHEDE "AR": annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo, individuati ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. R. 24/85

 

SCHEDE "AR" (61 annessi schedati)

elenco schede AR

schede AR (zip, 66MB)

NORMATIVA: art. 17 punto 4.3 delle NTA del PRG vigente


RIFERIMENTI LEGISLATIVI SCHEDE "AR"
Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
TUTELA ED EDIFICABILITA’ DELLE ZONE AGRICOLE
Art. 4 - Restauro e ampliamento
Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonchè, fatti salvi gli edifici di cui all’art. 10 e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità; per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni è ammesso anche l’ampliamento fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc. 800.
La destinazione d'uso di costruzioni esistenti non più funzionale alle esigenze del fondo è disciplinata dallo strumento urbanistico.
Per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 (4) , il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l’esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al primo comma a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica.
In ogni caso l’ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l’eventuale parte rustica contigua all’edificio, semprechè non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile è ammessa l’utilizzazione di una parte non contigua purchè rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall’Ispettore Provinciale dell’Agricoltura.


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