SCHEDE FABBRICATI BBAA - B
Ultima modifica 5 aprile 2024
SCHEDE BBAA "B"
PRG VIGENTE: Approvazione: DGRV n°1699 del 30/05/2003; DGRV n°3441 del 07/11/2003; DGRV n°2580 del 16/09/2008; DGRV n°2153 del 14/07/2009
SCHEDE "B": fabbricati esistenti ricadenti in zona agricola definiti beni culturali ed ambientali individuati (con schedatura) nelle planimetrie di Piano ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85
RIFERIMENTI LEGISLATIVI SCHEDE "B"
Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
TUTELA ED EDIFICABILITA’ DELLE ZONE AGRICOLE.
Art. 10 - Tutela dei beni culturali e ambientali
Su corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e sui fabbricati o manufatti, anche in legno, aventi a giudizio del Comune interessato particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale si possono eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento nonchè quelli diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Interventi diversi potranno essere ammessi solo in conformità a uno strumento urbanistico approvato.
Tali opere sono ammesse alle provvidenze previste dalle leggi regionali per l’edilizia rurale.
Ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell’edilizia rurale.
Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i regolamenti edilizi dei Comuni interessati dovranno definire le essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola.
L’individuazione delle aggregazioni edilizie, edifici e manufatti di cui al primo comma, nonchè delle caratteristiche tipologiche di cui al terzo comma, è fatta dal Consiglio Comunale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge con le procedure previste dall’art. 52 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , per i piani di recupero di iniziativa pubblica. In caso di inerzia si applica il disposto dell’art. 100 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 .
Le spese necessarie per la individuazione e disciplina dei beni, di cui al primo e terzo comma, sono ammesse al contributo previsto dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .