Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile
Descrizione
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Possono chiedere la costituzione dell'unione civile le persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
Copertura geografica
Non c’è obbligo di residenza nel Comune dove viene richiesta la costituzione di unione civile.
Come fare
Le persone che intendono unirsi civilmente devono presentare richiesta di avvio del procedimento di costituzione di unione civile attraverso l'apposito servizio.
Cosa serve
Il servizio online è accessibile a tutti i cittadini tramite credenziali SPID e CIE, per la sua presentazione è necessario disporre di documenti di identità in corso di validità. Ulteriori documenti che, a seconda del caso, devono essere prodotti in originale.
- Cittadini stranieri
- per i cittadini dei Paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia) certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
- per i cittadini stranieri (tranne casi particolari, regolamentati diversamente*): Nulla Osta al matrimonio, rilasciato ai sensi dell'art. 116 C.C. dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano, debitamente legalizzato presso la Prefettura nei casi previsti Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza. Si invita, nel caso di cittadini stranieri, a contattare l'Ufficio prima di iniziare la pratica, per ottenere informazioni precise circa la documentazione da presentare.
Cosa si ottiene
La celebrazione di un'unione civile.
Tempi e scadenze
Il servizio è sempre accessibile.
20 giorni
Termine massimo evasione pratica salvo eventuali sospensioni
Verrà inviata comunicazione con l'esito delle verifiche effettuate e con la data e l'ora dell'appuntamento per recarsi nell'Ufficio Unioni Civili per sottoscrivere il verbale di costituzione Unione Civile.
180 giorni
Validità richiesta di costituzione
L'unione civile può essere celebrata nei 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale. In caso contrario, la richiesta scade senza produrre effetti.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2024, 09:21