Vincoli Paesaggistici

Ultima modifica 23 marzo 2022

ATTENZIONE - BONUS FACCIATE E SUPERBONUS 110

Si segnala la nota MIBACT 33936-P del 16/12/2021, ad oggetto “Legge 27 dicembre 2019 n.160 (bonus facciate 90%) e Legge n. 77 del 17 luglio 2020, art. 119 (cd. Superbonus 110%). Linee di indirizzo” che riguarda gli interventi sugli immobili ricadenti in ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., fornendo suggerimenti utili alla redazione di progetti compatibili con i valori paesaggistici dell'ambito di riferimento, anche se catalogati come interventi di edilizia libera. Nota della Soprintendenza


In fase di predisposizione gli elaborati per la redazione del Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. - secondo le indicazioni di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e delle relative deliberazioni applicative, è emersa la  necessità di effettuare una ricognizione delle aree soggette  a  vincolo  paesaggistico, che ha portato all'elaborazione di una tavola grafica di cui alle determinazioni n. 386\2017 e n. 592\2018.

TAVOLA dei VINCOLI (apri il pdf)

In tale cartografia non sono indicate le aree soggette a vincolo ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 - i territori coperti da foreste e da boschi –perchè è necessaria preliminarmente una ricognizione dei Servizi Forestali. Pertanto, le aree assoggettate a tale vincolo saranno esattamente individuate dal Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. - e, attualmente, restano confermate le indicazione riportate sugli elaborati di Piano Regolatore Generale vigente.

I VINCOLI A MAROSTICA relazione e documenti 

I beni paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., sono suddivisi in:
beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico"(art. 136) ai sensi dell'art. 139 costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, (bellezze individue), i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (bellezze d'insieme), categorie già previste dall'artt. 1 della L. 1497\1939;
beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie e zone archeologiche), parchi e foreste (previsione che deriva dalla L. 431/85).
A Marostica insistono diversi vincoli, appartenenti ad entrambe le categorie.
In particolare, per quanto riguarda l'art. 142, vincoli ex legge Galasso, ai sensi della lettera “c” sono vincolate le aree relative al corso dei torrenti Longhella, Lavarda, Silan e ai sensi della lettera “g” le aree boscate, così come identificate nel Piano Regolatore Generale vigente.
Le aree oggetto di tutela ai sensi dell'art. 136 sono invece identificate dai seguenti provvedimenti ministeriali:

il Decreto Ministeriale 22\02\2012 (cd. Decreto Soragni o Vincolo del Centro Storico) 
 

BELLEZZE PANORAMICHE: precisazioni 

il decreto ministeriale 14/02/1959 (Ministro Scaglia) delimita la zona soprastante il centro storico di Marostica e dichiara:
“(la zona soprastante l'abitato comunale di Marostica) ha notevole interesse pubblico perchè con le sue antiche mura civiche ed il suo verde pendio oltre formare un quadro naturale di non comune bellezze panoramica, costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale
Tale zona è formata del verde pendio che sale dietro l'antico castello di Marostica e ne costituisce lo sfondo per chi guarda dalla pianura. Esso è per maggior parte delimitato ancor oggi dalle antiche mura civiche e costituisce la nota essenziale di un complesso di cose immobili di caratteristico valore paesistico e tradizionale, in cui la natura si fonde spontaneamente con l'espressione del lavoro umano. “(verbale della Commissione provinciale paesaggio e bellezze naturali) – vincolo riconducibile alla lettera c dell'art. 136 del Codice del 2004;
 
 
il decreto ministeriale 21\06\1975 (Ministro Spadolini), definisce e delimita tre aree collinari per le quali dichiara:
“Le zone (elencate) hanno notevole interesse pubblico per i cospicui caratteri di bellezza naturale, costituenti un quadro panoramico di interesse unico. La visione di tale quadro può essere goduta da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Si può così ammirare lo spettacolo delle colline adagiate ai piedi delle Prealpi venete, noto al mondo degli amatori e dei cultori attraverso le pitture di Jacopo e Francesco Bassano. Alcuni tagli, con il corso del Brenta, sono anzi tipici dell'arte del grande Jacopo, mantenendo intatti lungo le rive e le pendici i casoni, le colombare e le piccole ville del XVII secolo. Degna di rilievo anche la particolare configurazione geomorfologica del territorio, con importanti testimonianze fossili e strutturali componenti le rocce sedimentarie ed organiche, oltrechè botaniche, zoologiche e paleontologiche, data la presenza di una estesa necropoli preistorica.”
E decreta:
“le zone collinari fra Marostica e Bassano del Grappa site nel territorio del Comune di Marostica, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.”
 
Tale vincolo è apposto ai sensi della Legge 29 giugno 1939 , n. 1497, art. 1, comma terzo in quanto tali aree rappresentano “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”, e comma quarto, in quanto “le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, nonché ai sensi del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, comma quarto “nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e' la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano” e comma quinto, “sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre”
 
Pertanto, come sottolineato dalla Soprintendenza con nota loro prot. 6978 del 22 marzo 2018, le aree collinare indicate in planimetria sono da considerarsi vincolate ai sensi dell'art. 136, lettere c e d della D.Lgs. 42\2004, e non qualificarsi solo come “bellezze panoramiche”, lettera d, come finora indicato.