Separazione e divorzio in Comune

Ultima modifica 4 gennaio 2022

 

 Con l'entrata in vigore della Legge 162/2014  i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente possono sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

 

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino
  • italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei due coniugi (indifferentemente)

 

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia stessa.
  • L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico.

 

Le fasi dell'accordo:

  • prenotazione di appuntamento all'ufficio Stato Civile e trasmissione all'indirizzo sotto indicato, del Dichiarazione per separazione e divorzio.pdf
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (trascorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • la mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

 

Prenotazione  appuntamento:

 

Riferimenti normativi:

Legge 01 dicembre 1970, n. 898

Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162

 

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