Separazione e divorzio in Comune
Ultima modifica 4 gennaio 2022
Con l'entrata in vigore della Legge 162/2014 i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente possono sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino
- italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei due coniugi (indifferentemente)
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
- non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia stessa.
- L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico.
Le fasi dell'accordo:
- prenotazione di appuntamento all'ufficio Stato Civile e trasmissione all'indirizzo sotto indicato, del Dichiarazione per separazione e divorzio.pdf
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio
- l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (trascorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Prenotazione appuntamento:
- prenotazione online: demografici@comune.marostica.vi.it
- prenotazione telefonica: 0424 479204
Riferimenti normativi:
Legge 01 dicembre 1970, n. 898
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162