Matrimonio religioso o concordatario
Ultima modifica 4 gennaio 2022
Lo Stato Italiano riconosce effetti civili al matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile, secondo quanto previsto dal Concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali in materia.
Sono inoltre riconosciuti effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri dei culti ammessi dallo Stato, purché vengano osservate le formalità preliminari previste dalle leggi speciali in materia legge e che venga effettuata la trascrizione dei relativi atti nei registri di matrimonio.
Il matrimonio concordatario
La celebrazione del matrimonio concordatario deve essere preceduta dalla pubblicazione (collegamento con informativa sulle pubblicazioni) civile e, quindi, dal rilascio, da parte dell’ufficiale dello stato civile, del certificato attestante l’inesistenza di cause che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
Subito dopo la celebrazione, il parroco deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile, riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, e redigere, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale possono essere inserite eventuali dichiarazioni dei coniugi in ordine alla scelta del regime di separazione dei beni e al riconoscimento di eventuali figli naturali nati dalla loro unione.
Successivamente uno degli originali dell’atto viene trasmesso all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione nei registri di matrimonio.
Dopo la trascrizione dell’atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile potrà rilasciare i relativi estratti e certificati di stato civile.
Per la richiesta di pubblicazioni vedi Pubblicazioni
Principali norme di riferimento
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Codice civile, Libro primo "Delle persone e della famiglia".
Legge 27 maggio 1929, n. 847
Legge 24 giugno 1929, n. 1159