Denuncia di nascita
Ultima modifica 28 settembre 2023
La denuncia di nascita di un figlio è obbligatoria e deve essere fatta:
- entro 10 giorni dalla nascita nel Comune di residenza della madre, o su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, nel Comune di residenza del padre (quando la residenza non sia la medesima);
oppure
- entro 10 giorni nel Comune di nascita del bambino: il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del Comune dove è avvenuto il parto con un documento di identità valido e l'attestazione di nascita, rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto;
oppure
- entro 3 giorni alla direzione sanitaria del centro di nascita: il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale, casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene, poi, inviato dalla direzione sanitaria al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori o al Comune di residenza indicato dal genitore, quando questi abbiano residenza in comuni diversi.
Qualora la dichiarazione non sia resa entro 10 giorni dalla data del parto, occorre motivarne il ritardo all'Ufficiale dello Stato Civile, che ne darà comunicazione al Procuratore della Repubblica.
Per i figli nati nel matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre indistintamente o da un loro procuratore speciale.
Per i figli nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.
Come fare
La documentazione da produrre è la seguente:
- attestazione di nascita rilasciata dalle autorità sanitarie;
- documento di identità valido
La denuncia di nascita si riceve su appuntamento:
- mail: demografici@comune.marostica.vi.it
- 0424 479204
Cognome cittadini italiani
A seguito delle sentenze n.286/2016 e n. 131/2022 della Corte Costituzionale i genitori, al momento della nascita del figlio, di comune accordo, possono attribuire il doppio cognome, paterno e materno.
Tale volontà non deve essere espressa tramite specifica dichiarazione, essendo sufficiente la dichiarazione resa, anche singolarmente, al momento della denuncia di nascita.
La regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.
La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:
- doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
- solo cognome paterno;
- solo cognome materno.
La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.
Prenome cittadini italiani
- il nome del bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati da virgola, non superiori a tre. Nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello Stato Civile e dall’Ufficiale di Anagrafe saranno riportati solo i nomi collocati prima della virgola. Diversa la situazione in cui non siano presenti virgole tra i nomi: in tal caso, questi ultimi saranno tutti presenti nei documenti identificativi della persona e dovranno essere sempre indicati, in quanto parte integrante del nome.
- non può corrispondere al nome del padre, fratello e sorella viventi;
- non può essere un cognome come nome, un nome ridicolo o vergognoso;
Nell'ipotesi in cui i genitori intendano imporre un prenome in violazione delle suddette indicazioni, l'ufficiale dello stato civile deve avvertirli del divieto. Qualora essi persistano nella loro determinazione, verrà comunque formato l'atto di nascita, ma successivamente comunicato l'accaduto al Procuratore della Repubblica per il giudizio di rettificazione (art.95 dpr 396/2000).
Normativa
Dpr 396/2000