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Trascrizione sentenze estere di divorzio

Ultima modifica 4 gennaio 2022

Un divorzio avvenuto all’estero non è automaticamente valido in Italia: diviene efficace solo dopo essere stato trascritto nei registri di stato civile dei comuni interessati. La registrazione del divorzio è dunque non solo un obbligo ma anche un interesse primario del cittadino italiano, che altrimenti in Italia risulterà ancora sposato con la persona dalla quale in realtà ha divorziato.

La trascrizione può essere richiesta  tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza o, direttamente dall'interessato, al Comune italiano di iscrizione del matrimonio (se celebrato in Italia) o trascrizione (se celebrato all'estero).

Documentazione necessaria:

  • domanda, da parte dell’interessato, di trascrizione della sentenza nei registri di stato civile;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa personalmente dall'interessato, anche contestualmente alla domanda, con cui si dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 64 della legge 218/95 e che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
  • originale, o copia conforme della sentenza straniera (non è sufficiente il certificato) corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale in lingua italiana (a seconda dell’adesione del singolo paese a trattati internazionali, la legalizzazione presso le autorità diplomatiche italiane può essere o omessa o sostituita dall'apposizione dell'Apostille da parte del competente ufficio governativo del paese straniero).
  • Marca da bollo € 16.00

Importante: le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. In questo caso l'Autorità competente dello stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione né di legalizzazione.

 

Per informazioni contattare l'ufficio di Stato Civile

 

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