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Riconoscimento nascituro

Ultima modifica 4 gennaio 2022

Il riconoscimento del figlio nascituro (non ancora nato) è regolato dagli articoli 250 e 254 del codice civile e dall'art.44 del D.P.R. 396/2000 e serve a garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la denuncia di nascita.

I genitori non coniugati possono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune e riconoscere il proprio figlio prima della nascita, presentando apposita certificazione attestante lo stato di gravidanza.

Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere effettuato dalla sola madre, contestualmente da entrambi i genitori o dal padre dopo il riconoscimento da parte della madre e previo consenso della stessa.

A chiusura del procedimento verrà, infatti, rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare successivamente al momento della dichiarazione di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.

Atti, Documenti e Modulistica da allegare all'istanza di parte

Documento d’identità del dichiarante.

Certificato medico in originale redatto o dal medico di base o dal ginecologo, dove risulteranno i dati anagrafici della partoriente e le settimane di gravidanza. Il certificato dovrà essere datato, timbrato e firmato dal medico.

Dichiarazione consolare, solo per i cittadini stranieri, contenente il nulla osta per il riconoscimento.

 

Il riconoscimento di nascituro si riceve su appuntamento: