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Cambio residenza

Ultima modifica 15 dicembre 2023

 

CAMBIO DI RESIDENZA E/O TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

Tutti i cittadini hanno l’obbligo di registrare la residenza nel luogo in cui dimorano abitualmente (art. 43 c.c.), mentre il domicilio è nel luogo in cui si stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi e non è oggetto di alcuna registrazione.

Come fare?

La legge prevede un termine di 20 giorni dalla data di effettivo trasferimento di abitazione  per presentare la dovuta dichiarazione anagrafica al Comune competente, sia all’interno del medesimo Comune che verso uno nuovo.

Il Modulo ministeriale di dichiarazione di residenza dovrà essere compilato in ogni sua parte utile (è importante indicare nella sezione apposita, un recapito telefonico e di posta elettronica per eventuali successivi contatti in caso di carenze/errori riscontrati), firmato da ciascun componenente maggiorenne e presentato assieme alla copia di un documento d’identità di tutti (obbligatorio per i maggiorenni). Risulta inoltre utile e agevole per l’ufficio, l’acquisizione della copia del documento che attesti la legittima occupazione dell’immobile, oltre alla compilazione dei relativi dati nella parte del modello appositamente dedicata  (contratto di affitto, atto di proprietà, comodato d’uso gratuito, cessione di fabbricato ecc.) e dei codici fiscali. I cittadini stranieri devono presentare anche i documenti attestanti la regolarità di soggiorno (Vedasi allegati A e/o B).

Nel caso non si sia in possesso di un titolo di occupazione regolarmente registrato (ossia un atto di proprietà dell'immobile o un contratto d'affitto intestato o cointestato), è necessario presentare il Modulo di assenso del proprietario, assieme alla copia del suo documento d’identità, con il quale si dimostrerà di aver ottenuto il nulla osta al trasferimento di residenza in quello specifico immobile.  

Il cittadino preveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso l’ufficio Anagrafe di provenienza poiché la comunicazione avverrà in automatico attraverso la gestione dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Per la documentazione integrativa che i cittadini stranieri devono presentare si faccia riferimento all’Allegato A per i cittadini non appartenenti all’Unione europea e all’Allegato B per quelli appartenenti all’Unione Europea

A chi rivolgersi?

La documentazione può essere presentata:
1. direttamente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Marostica previo appuntamento telefonico (0424479204);
2. (*) inviando la dichiarazione recante la firma autografa e il resto dei documenti acquisiti mediante scanner, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: demografici@comune.marostica.vi.it o all’indirizzo PEC: protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it;
3. via fax inviando la documentazione al n. 0424479233;
4. mediante posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Marostica – Ufficio Anagrafe Via Tempesta, 17 – 36063 Marostica (VI).
5. se in possesso di identità digitale (SPID e/o CIE) la dichiarazione di residenza può essere fatta online seguendo le istruzioni del portale dei servizi al cittadino

Termini del procedimento

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, attraverso il Corpo di Polizia Locale o direttamente a cura dell'Ufficiale d'Anagrafe procede all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato. A tale scopo l’Ufficiale d'Angrafe, può anche chiedere informazioni ad altre Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

ATTENZIONE !

Le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato e sono punite dalla legge

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione. I termini verranno in questo caso sospesi e riprenderanno dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso). In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione  verrà segnalata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

Raccomandazione

Si fa presente che gli interessati alle utenze domestiche dovranno contattare obbligatoriamente l’Ufficio Tributi del Comune (tel 0424479222/223, tributi@comune.marostica) poiché la dichiarazione della nuova posizione tributaria non avviene in automatico.

Trasferimento all’estero

Il trasferimento della dimora abituale all’estero può essere dichiarato con le modalità di cui sopra utilizzando lo specifico Modulo di trasferimento all’estero. Per quanto riguarda i cittadini stranieri esso è sufficiente, mentre il cittadino italiano è obbligato a presentarsi direttamente al Consolato italiano competente per territorio nel Paese di emigrazione che inoltrerà direttamente la richiesta di iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) al Comune o comunque entro 90 giorni dalla dichiarazione resa all’Ufficio Anagrafe prima di partire. La mancata comunicazione da parte del Consolato entro tale periodo avrà come conseguenza l’avvio della cancellazione per irreperibilità del cittadino che non si sia fatto più reperire in nesun modo per un periodo di almeno un anno.