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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Ultima modifica 1 giugno 2023

 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

INDICE:

  1. INFORMAZIONI
  2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  3. CHI PUO’ CHIEDERLO
  4. DOVE E COME SI RICHIEDE
  5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
  6. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE COMUNALE
  7. NOMINA E DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (AdS)
  8. SOSTITUZIONE E REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (AdS)

 

  1. INFORMAZIONI

L’Amministrazione di Sostegno è un istituto che mira a proteggere ed ad tutelare quelle persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (patrimoniali o non patrimoniali) perché affette da un’infermità fisica o psichica.

Può essere applicato a quei soggetti che non sono in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi o hanno una limitata autonomia nella vita quotidiana (anche per un’infermità solo parziale o temporanea).

E’ quindi possibile e opportuno chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno per disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, persone anziane, soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo ecc.

L’Amministrazione di Sostegno è un istituto flessibile, che consente di adottare le misure di protezione più adatte alle esigenze del soggetto e di adattarle nel tempo. Questo consente di proteggere il soggetto debole senza, però, escludere totalmente la sua capacità di agire. L’Amministrazione può anche essere revocata, qualora ne vengano meno i presupposti o si riveli non idonea a tutelare gli interessi del beneficiario.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Per la nomina dell’Amministratore di Sostegno l’assistenza di un difensore è facoltativa

LINEE GUIDA 2023 

 

  1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n.6 del 9/01/2004; Art. 404 e ss. Del Codice Civile

 

  1. CHI PUO’ CHIEDERLO

 Possono chiedere l’Amministrazione di Sostegno:

  • il beneficiario, anche se interdetto o inabilitato
  • il coniuge (o la persona stabilmente convivente)
  • il padre
  • la madre
  • i figli
  • il fratello o la sorella
  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado
  • il tutore o il curatore
  • il Pubblico Ministero
  • i responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario
  • il procedimento di Amministrazione di Sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

 

  1. DOVE E COME RICHIEDERLO

La nomina dell’Amministratore di Sostegno si richiede mediante ricorso presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione all’interno del Tribunale Ordinario di Vicenza

 https://www.tribunale.vicenza.giustizia.it/it/Content/Index/44360

E’ sufficiente compilare l’apposito modulo (scaricalo qui) depositarlo (o inviarlo a mezzo raccomandata A/R) presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, insieme ai seguenti documenti:

  • fotocopia documento d’identità e tessera sanitaria del beneficiario e del richiedente;
  • certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso;
  • eventuale certificato medico che attesti che il beneficiario non è deambulante (nel caso di intrasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l’esame presso la dimora del beneficiario, pertanto si consiglia di indicare il luogo dove deve eventualmente avvenire l’esame);
  • marca da bollo da 27,00 euro (acquistabile presso i punti vendita autorizzati, generalmente tabaccai, a volte bar abilitati).

 

  1. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Dopo aver depositato il ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno il ricorrente dovrà informarsi in Cancelleria della data dell’udienza di comparizione e del termine entro il quale dovrà curare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

All’udienza fissata devono comparire davanti al Giudice Tutelare il richiedente, i parenti ed il beneficiario (se non è stato dichiarato intrasportabile). Il ricorrente è tenuto a depositare la copia notificata del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

I parenti avvertiti e impossibilitati a presenziare non sono tenuti a giustificare l’assenza e possono rilasciare dichiarazione di adesione al ricorso sull’apposito modulo predisposto.

 

  1. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE COMUNALE

Il servizio sociale professionale del Comune di Marostica:

A) descrive all’utente il ruolo dell’amministratore di sostegno e il percorso istruttorio necessario per la nomina del medesimo;

B) affianca il familiare, o l’interessato, nelle fasi di istruttorie di preparazione della documentazione;

C) per le situazioni per le quali sia necessario rappresentare al Giudice elementi di complessità, urgenza o problematicità, integra la domanda con una relazione professionale;

D) provvede al deposito del ricorso al Tribunale Ordinario di Vicenza presso lo Sportello del Cittadino di Bassano del Grappa;

E) provvede ad illustrare agli interessati gli adempimenti successivi;

F) nel caso di ricorso aperto d’ufficio dai servizi sociali comunali, i servizi medesimi provvedono:

  • all’invio delle notifiche necessarie recandosi allo Sportello - Ufficio Ruolo Generale del Tribunale di Vicenza;
  • ad accompagnare la persona interessata in Tribunale all’udienza con il Giudice Tutelare e a depositare la copia notificata del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

 

  1. NOMINA E DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare, secondo requisiti di idoneità. Viene scelto preferibilmente nell’ambito familiare dell’amministrato. Qualora questo, per motivi di opportunità o di altro genere, non sia possibile, il Giudice nomina un altro soggetto tenendo conto dell’esclusivo interesse dell’assistito.

Una volta nominato, l’amministratore di sostegno presta giuramento, assumendo il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell’assistito.

Il Giudice Tutelare indica all’Amministratore di Sostegno gli atti che può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli nei quali è richiesta la sua assistenza. Una volta nominato, l’Amministratore di Sostegno ha il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell’assistito.

Vi sono atti per i quali, invece, occorre sempre l’autorizzazione del Giudice.

In particolare, è richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
  • accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
  • stipulare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi;
  • alienare beni;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per alienare o comunque disporre di beni oggetto di un’eredità accettata con beneficio d’inventario.

 

  1. SOSTITUZIONE E REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’Amministratore di Sostegno può essere sostituito su istanza degli stessi soggetti che possono presentare il ricorso per la nomina o anche d’ufficio (nel caso di inadeguatezza all’incarico) o su istanza dello stesso amministratore (nel caso in cui intenda rinunciare all’incarico). Il ricorso per la sostituzione può essere redatto, utilizzando l’apposito modulo ed indicando le ragioni per la sostituzione.

L’Amministrazione di Sostegno può essere revocata nel caso siano venuti meno i suoi presupposti o si sia rivelata inidonea a garantire la tutela del beneficiato. La revoca può essere disposta d’ufficio o su ricorso degli stessi soggetti che possono richiedere la nomina e dello stesso amministratore. Il ricorso può essere redatto utilizzando l’apposito modulo.

SITO WEB DEL TRIBUNALE DI VICENZA PER INFORMAZIONI E MODELLI/MODULISTICA LINK